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Etichette ambientali e imballaggi: pubblicate le linee guida ufficiali

Come dovranno essere etichettati gli imballaggi da gennaio 2023? A chiarirlo le linee guida del ministero dell’ambiente, che le ha pubblicate ufficialmente sul sito, dopo aver recepito le indicazioni della Commissione Europea.

Le linee guida, perché sono utili

Quali indicazioni per una corretta etichettatura degli imballaggi

Cosa contengono le linee guida del ministero dell’ambiente

Gli imballaggi biodegradabili e compostabili

Imballaggi multicomponente: come etichettarli?

Le linee guida, perché sono utili

Le Linee Guida tecniche per l’etichettatura ambientale degli imballaggi sono state elaborate dal ministero dell’ambiente per aiutare le imprese a rispettare l’obbligo di etichettatura degli imballaggi L’obbligo scatta a partire dal 1° gennaio 2023 (abbiamo parlato qui di cosa prevede la normativa).

In particolare, dal 2023:

  • Su tutti gli imballaggi i produttori dovranno indicare la codifica alfanumerica (ovvero in lettere e numeri) prevista dalla Decisione 97/129/CE per una corretta identificazione e classificazione degli imballaggi
  • Sugli imballaggi destinati ai consumatori finali dovranno essere presenti anche le informazioni per aiutarli nella raccolta differenziata.
Pronte già la scorsa primavera, le linee guida sono state sottoposte alla valutazione della Commissione Europea. Sulla base delle indicazioni ricevute, le linee guida ora approfondiscono e rafforzano il tema del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, comunque già previsto nella versione originaria.

Le linee guida chiariscono infatti che le informazioni obbligatorie possono essere rese disponibili

  • apponendole fisicamente sull’imballaggio in maniera chiara e leggibile

oppure

  • tramite canali digitali a scelta (es. App, QR code, siti web), a patto che l’accesso alle informazioni risulti facile e diretto e che le informazioni siano puntuali e di facile interpretazione.

Le linee guida sono state adottate come allegato al decreto n. 360 del 28 settembre 2022 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

Le indicazioni non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la normativa di settore stabilisce già obblighi specifici, come chiarito dal ministero nella recente risposta ad un interpello.

Le linee guida sono utili ai produttori per comprendere come devono etichettare gli imballaggi a partire dal 2023 e il tipo di informazioni da comunicare, anche nei casi più complessi.

Ma le linee guida possono essere interessanti anche per i consumatori, per capire che informazioni troveranno a breve sugli imballaggi e come interpretarle. In modo da rendere più facile la raccolta differenziata. Domande come “Il tappo della bottiglia di spumante dove lo butto? E la gabbietta in acciaio?” troveranno una risposta chiara nelle etichette, se costruite bene. Guardate le illustrazioni contenute nelle linee guida per farvi un’idea.

Quali indicazioni per una corretta etichettatura degli imballaggi

In sintesi le indicazioni contenute nelle Linee Guida del ministero dell’ambiente sono le seguenti.

  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo.
  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) – sia quelli destinati ai consumatori finali (B2C) sia quelli destinati ai canali commerciali/industriali (B2B) – i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE, per una corretta identificazione e classificazione degli imballaggi.
  • Sugli imballaggi destinati al consumatore devono essere presenti anche le diciture opportune per aiutarlo nella raccolta differenziata, specificando la famiglia di materiale/i (per es. la dicitura “Plastica. Raccolta differenziata”). Si tratta delle informazioni per il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita. Per gli imballaggi destinati al B2B queste informazioni sono volontariamente applicabili.
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento
    • alla norma UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione di materie plastiche non contemplate
    • alla norma UNI EN ISO 10667-1 per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
  • Se si vogliono comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell’imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 14021.
  • Per la resa grafica di diciture e simboli sugli imballaggi destinati al mercato italiano si suggerisce il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 Gestione dei rifiuti – Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.
Questo, a nostro avviso, è un aspetto particolarmente interessante anche per chi organizza la raccolta differenziata sui territori.
La norma UNI 11686 definisce in maniera standardizzata i colori dei rifiuti nei diversi materiali e gli elementi di identificazione visiva dei cassonetti.
  • Blu per la carta
  • Marrone per l’organico
  • Giallo per la plastica
  • Turchese per i metalli
  • Verde per il vetro
  • Grigio per l’indifferenziato.
In questo modo è possibile rendere più semplice ed automatico per i cittadini il riconoscimento dei cassonetti nei quali gettare i rifiuti, anche quando si trovano in Comuni diversi dal proprio Comune abituale.

CARTA

ORGANICO

PLASTICA

METALLI

VETRO

INDIFFERENZIATO

I codici colore specifici per i diversi materiali secondo la norma UNI 11686

Cosa contengono le linee guida del ministero dell’ambiente

Le linee guida forniscono degli schemi per la corretta costruzione dell’etichetta attraverso immagini esplicative e l’analisi delle varie casistiche, ovvero:

  • imballaggi monocomponente destinati al canale domestico (B2C)
  • imballaggi multicomponente destinati al canale domestico (B2C)
  • imballaggi destinati al circuito commerciale/industriale (B2B)

Per ogni schema le linee guida forniscono 3 livelli di informazioni che possono essere contenute nelle etichette:

  • Obbligatorie: per rispondere alla norma
  • Altamente consigliate: per rendere la comunicazione più efficace (per es. la tipologia di imballaggio)
  • Consigliate: per arricchire di contenuti utili per una raccolta differenziata di qualità.
Di fondamentale importanza sono le indicazioni fornite per una corretta identificazione dei materiali di imballaggi in termini di codifica alfanumerica (informazione obbligatoria).
Le linee guida contengono per ciascun materiale e per i poliaccoppiati i codici da utilizzare per l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio, sulla base degli Allegati della Decisione 97/129/CE. Le informazioni sono corredate da alcuni esempi di etichettatura completa, contenenti sia le informazioni ritenute minime per il legislatore, sia quelle facoltative.

Inoltre le linee guida riportano indicazioni sui seguenti aspetti:

  • Esaurimento delle scorte di imballaggi non conformi ai nuovi obblighi
  • Etichettatura di casi particolari (quali: imballaggi neutri in generale, preincarti e imballi a peso variabile della distribuzione, imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione)
  • Ricorso ai canali digitali (per esempio App, QR code, siti web) per adempiere all’obbligo di etichettatura degli imballaggi.

Gli imballaggi biodegradabili e compostabili

Una casistica a parte è quella degli imballaggi biodegradabili e compostabili conformi alla UNI EN 13432, che quindi vengono raccolti insieme ai rifiuti organici. Per questo tipo di imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili non è prevista al momento alcuna codifica specifica. In questi casi è altamente consigliato usare la dicitura “Plastica compostabile”, per non confonderli con gli imballaggi in plastica tradizionale e per una loro corretta gestione a fine vita.

Come evidenziato nelle linee guida, inoltre, va tenuto conto che il nuovo art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 (testo unico dell’Ambiente)[1]  prevede che questi imballaggi siano opportunamente etichettati e riportino:

  • il riferimento alla conformità alla norma UNI EN 13432
  • elementi identificativi del produttore e del certificatore
  • idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.

Imballaggi multicomponente: come etichettarli?

Gli imballaggi multicomponenti sono imballaggi costituiti da più componenti. Nello specifico un imballaggio multicomponente è un sistema costituito da un imballaggio chiamato corpo principale (ad esempio una bottiglia) e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l’etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

Si considera separabile manualmente una componente che l’utente può separare completamente dal corpo principale (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare attaccati dopo la separazione) e

  • senza rischi per la sua salute e incolumità
  • con il solo utilizzo delle mani
  • senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.
Nel caso di imballaggi con un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese alle bottiglie, tappi e chiusure non separabili, finestre), le etichette devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale e (se imballaggi destinati al consumatore) le indicazioni sulla raccolta, che seguono il materiale del corpo principale.
Nel caso di imballaggi con componenti separabili, invece, l’identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 97/129/CE va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo.

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

a) La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 97/129/CE

b) Le indicazioni sulla raccolta (se imballaggi destinati al consumatore), quando non indicate sull’imballaggio di presentazione esterno.

Le linee guida danno indicazioni anche su come affrontare casi in cui non è possibile indicare le informazioni obbligatorie su ogni singola componente, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi.

Riteniamo che la corretta etichettatura degli imballaggi multicomponente sia un aspetto particolarmente importante. Un’etichetta corretta e chiara degli imballaggi multicomponenti, infatti, aiuta i cittadini a capire quando le componenti vanno separate e dove vanno conferite. É quindi un importante strumento di educazione ambientale capace di innalzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata.

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 1. Come modificato dal D. Lgs. 116/2020

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