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Veicoli per il trasporto su strada: cosa prevedono i nuovi criteri ambientali minimi

automobili su strada

I trasporti, lo sappiamo, hanno un impatto significativo sull’ambiente; è quindi particolarmente importante ridurre tale impatto e sviluppare una mobilità più sostenibile.

Con questo obiettivo il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato, con Decreto Ministeriale del 17 giugno 2021, i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i veicoli adibiti al trasporto su strada.

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 2021, i nuovi CAM entreranno in vigore dopo 120 gironi; quindi a partire dal 30 ottobre le amministrazioni pubbliche saranno obbligate al loro utilizzo per: 

  • l’acquisto, il leasing, la locazione, il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada; 
  • l’acquisto di grassi ed oli lubrificanti per veicoli adibiti al trasporto su strada;
  • l’affidamento di servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporti postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l’acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti.

Nella definizione dei Criteri Ambientali Minimi si è tenuto conto dell’obiettivo di limitare le emissioni di inquinanti nella fase di uso dei veicoli, nonché di altri impatti ambientali dei veicoli lungo l’intero ciclo di vita (produzione, uso, manutenzione, smaltimento, compreso lo smaltimento delle batterie di trazione nel caso di veicoli elettrici).

Inoltre si è tenuto conto della più recente normativa in materia; in particolare va considerato che a breve, entro il 2 agosto, gli Stati membri dell’Unione Europea devono recepire la nuova direttiva comunitaria 2019/1161/UEModifica alla direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”. Questa direttiva fissa per ogni Stato membro degli obiettivi minimi di acquisto di veicoli puliti da parte della pubblica amministrazione, che per l’Italia sono: 

  • 38,5 % al 2025 e al 2030 per i veicoli leggeri; 
  • 10% al 2025 e 15% al 2030 per gli autocarri; 
  • 45% al 2025 e 65% al 2030 per i bus.

Per questo le specifiche tecniche includono, per le diverse categorie di veicoli considerate, soglie minime di acquisto/locazione/noleggio e leasing di veicoli “puliti”.

Per autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 ed N1) è stata anche richiamata la Legge di bilancio 160/2019 in base alla quale il rinnovo degli autoveicoli in dotazione alle pubbliche amministrazioni deve avvenire per almeno la metà tramite acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida, o alimentati ad idrogeno.

Anche per quanto riguarda i criteri premianti, i CAM sono in piena sintonia con i programmi normativi comunitari e sono volti a: 

  • valorizzare i veicoli con materiali plastici riciclati e plastiche bio-based, purché anche la materia prima di origine naturale sia positivamente valutata per i suoi impatti ambientali e sociali, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; 
  • valorizzare l’ecodesign degli accumulatori per la trazione dei veicoli elettrici, al fine di renderli più efficienti e recuperabili;
  • premiare da parte dei produttori il sistematico riciclo delle batterie esauste come accumulatori di energia stazionaria rinnovabile oppure il recupero dei metalli degli accumulatori esausti;
  • premiare l’estensione della garanzia delle batterie elettriche di trazione dei veicoli.

Specifiche tecniche e i criteri premianti sono specifici per ciascuna categoria di veicoli considerati ovvero:

  • autovetture e veicoli commerciali leggeri (categoria M1 ed N1)
  • autobus (categoria M2 ed M3)
  • veicoli per il trasporto merci (categoria N2 ed N3)
  • veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli (categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), categoria nuova rispetto ai precedenti CAM.

Parallelamente sono stati elaborati anche i criteri ambientali minimi per l’acquisto di grassi ed oli lubrificanti per i veicoli oggetto dei CAM.

I lubrificanti biodegradabili utilizzati nei servizi di trasporto oggetto dei CAM dovranno essere in possesso del marchio Ecolabel oppure di altre etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure conformi alle specifiche tecniche indicate.

Le specifiche tecniche evidenziano la possibilità di uso, nei sistemi/circuiti chiusi dei veicoli, di grassi ed oli biodegradabili o in alternativa di oli minerali a base rigenerata.

Attenzione anche al packaging: l’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti deve essere costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

In riferimento alla fornitura di lubrificanti per i veicoli oggetto dei CAM, si evidenzia inoltre che una volta raggiunto il fine vita il lubrificante biodegradabile usato deve essere raccolto separatamente dal lubrificante usato minerale. 

Nel caso di affidamento dei servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada, servizi di trasporto non regolare di passeggeri, servizi di trasporti postali su strada, di trasporto colli, di consegna postale, di consegna colli e per l’acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti, le specifiche tecniche dei veicoli e di grassi e lubrificanti entrano a far parte delle clausole contrattuali.

Sul sito del Ministero della Transazione Ecologica è possibile consultare il  Decreto Ministeriale DM 17 giugno 2021 e il testo integrale dei CAM per i veicoli adibiti al trasporto su strada allegati al Decreto Ministeriale stesso.

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