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Modificati i criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia: ecco le novità

cameriera sanifica tavolo del ristorante

Per chi si occupa di pulizie e sanificazioni (fornitori di servizi e di prodotti ma anche amministrazioni pubbliche appaltanti) cambiano alcune regole relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti. Il 2 ottobre è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo 24 settembre 2021, che introduce alcune importanti modifiche, da subito efficaci, al D.M. del 29 gennaio 2021.

Il D.M. 29 gennaio 2021, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», è entrato in vigore a giugno ma ha richiesto un intervento urgente di modifica: sono infatti emerse criticità in relazione ai criteri ambientali delle cere e delle cere metallizzate nonché ad alcuni aspetti interpretativi ed operativi.

Le modifiche introdotte dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica hanno infatti lo scopo di garantire uniformità interpretativa e maggiore flessibilità operativa in relazione ai prodotti in carta tessuto monouso nonché di consentire, anche in ottemperanza ai criteri ambientali minimi, l’uso delle cere e delle cere metalliche, ove tecnicamente necessario. 

Le correzioni riguardano sia l’allegato 1, lett. CCriteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile, lett. D – Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici, lett. E – Criteri ambientali minimi dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie di superfici; sia l’allegato 2, lett. B Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario. 

In particolare, le modifiche interessano le Specifiche Tecniche dei detergenti per quanto riguarda “Sostanze e miscele non ammesse o limitate”, nonché le Clausole Contrattuali – sia in ambito civile che sanitario – riguardanti i prodotti ausiliari per l’igiene.

Per questo ultimo aspetto, infatti, in relazione all’affidamento del servizio di pulizia di edifici e di ambienti ad uso civile, è soppresso il termine “documentati” nel periodo «Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l’uso di prodotti monouso in carta, […]». Per quanto riguarda invece l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di ambienti ad uso sanitario, è eliminato, dall’elenco di ciò che non può essere utilizzato in cantiere, il seguente punto: «gli elementi tessili monouso e la carta, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione».

Ricordiamo che l’art. 34 del Codice degli Appalti pone in capo alle le stazioni appaltanti l’obbligo di inserire, nella documentazione di gara, le Specifiche Tecniche e le Clausole Contrattuali previste dai CAM, per gli affidamenti di qualunque importo.

Il nuovo Decreto 24 settembre 2021 (qui il testo integrale) è entrato in vigore il 3 ottobre scorso.

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